Non tutti si preoccupano del ricevimento della fattura d’acquisto pensando che tanto un’eventuale sanzione sarà a carico del venditore, di chi doveva emettere la fattura e non dell’acquirente. Ma questo è completamente errato!
La normativa prevede infatti che qualora si acquistino beni o servizi e non si riceva la fattura (oppure la fattura sia emessa ma in maniera non regolare) l’acquirente esercente attività d’impresa, professionale o artistica, sarà punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, dell’I.V.A. (con un minimo di 250 €) se non si attiva per regolarizzare la situazione entro un certo tempo.
Cosa cambierà con la riforma delle sanzioni tributarie?
Per effetto di tali modifiche, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, nelle ipotesi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, l’obbligo di emissione della c.d. “autofattura denuncia” a carico del cessionario/committente è sostituito da una comunicazione all’Agenzia Entrate da trasmettere entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. La comunicazione dovrà avvenire mediante strumenti messi a disposizione dall’Agenzia Entrate, che non sono al momento disponibili.
Nel caso in cui il cliente non effettui tale comunicazione nei termini previsti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
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